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INTRODUZIONE |
L’agevolazione è rivolta a società di persone che intendono avviare una
attività imprenditoriale di piccola dimensione nei settori della
produzione di beni o di servizi. |
A
CHI SI RIVOLGE |
Questa
agevolazione è rivolta a persone che intendono avviare un’attività
imprenditoriale di piccola dimensione in forma di
società di persone.
Sono pertanto ESCLUSE le ditte
individuali,
le società di capitali, le cooperative, le
società di fatto
e le società aventi un unico socio.
Per
presentare la domanda, almeno la metà
numerica
dei soci che detiene almeno la metà delle
quote, deve essere:
-
maggiorenne alla
data di presentazione della domanda
-
non occupato alla
data di presentazione della domanda
-
residente nei
territori
di applicazione della normativa alla data del 1 gennaio 2000 oppure
da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda.
L’elenco dei territori è consultabile nell'apposita
sezione del portale.
I soci che rispondono a questi requisiti devono detenere almeno la
metà delle quote di partecipazione.
Anche la
sede legale e operativa della società deve essere ubicata nei territori
agevolabili.
Nota bene:
Si
considerano occupati ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 185/00 e
quindi non possono avvalersi di questa agevolazione:
-
i titolari di
rapporti di lavoro dipendente (a tempo determinato e indeterminato,
anche a tempo parziale)
-
i titolari di
contratti di lavoro a progetto, intermittente o ripartito
-
i soggetti che
esercitano una libera professione
-
i titolari di
partita IVA, anche se non movimentata
-
gli imprenditori,
familiari (nel caso di impresa familiare) e coadiutori di
imprenditori
-
gli artigiani
Con riferimento al punto 1, ai fini della
individuazione dei soggetti titolari di rapporti di lavoro dipendente,
saranno considerati i criteri di cui al
D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
(recante "Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi") e
successive modifiche e integrazioni e, partitamente gli
artt. 49 e 50.
Le società devono essere già
costituite
al momento della presentazione della domanda.
Attenzione: lo statuto societario deve essere conforme alle prescrizioni
contenute nell'art. 12, co. 4 del D.M. 295/01 attuativo del D. Lgs.
185/00, il quale recita:
"gli
statuti delle società devono contenere una clausola che non consenta
atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria che facciano
venire meno le condizioni soggettive di disoccupazione e di residenza
fissate all'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo, per
almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle
agevolazioni." |
ATTIVITÀ FINANZIABILI |
Le
iniziative possono riguardare la produzione di beni e la
fornitura di servizi.
Sono ESCLUSE le attività che si riferiscono a:
-
produzione,
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
-
trasporti (di
merci o di persone oltre le 9 unità)
-
commercio
L'investimento complessivo non può superare i
129.114 Euro Iva
esclusa.
L’attività finanziata deve essere svolta per un periodo di almeno cinque
anni a decorrere dalla data di delibera di ammissione alle agevolazioni. |
LE
AGEVOLAZIONI |
Le
agevolazioni previste sono di due tipi:
-
agevolazioni
finanziarie,
per gli investimenti e per il 1° anno di gestione
-
servizi di
sostegno nella fase di realizzazione e di avvio dell’iniziativa
1. Le
agevolazioni finanziarie
Le
agevolazioni finanziarie concedibili sono:
-
per gli
investimenti, un contributo a fondo perduto e un finanziamento a
tasso agevolato che, complessivamente, possono arrivare a coprire il
100% degli investimenti ammissibili
-
per la gestione,
un contributo a fondo perduto sulle spese relative al 1° anno di
attività
Le
agevolazioni finanziarie non possono superare complessivamente il limite
del “de minimis” pari a € 100.000 (Lire 193.627.000).
L’entità di ciascuna singola agevolazione non è predefinita, ma è il
risultato di un calcolo che tiene conto dell’ammontare degli
investimenti e delle spese di gestione nonché delle caratteristiche del
finanziamento a tasso agevolato (durata, entità e tasso) che si intende
richiedere. Il calcolo deve essere effettuato nel rispetto del principio
che prevede che l’importo del mutuo a tasso agevolato per gli
investimenti non possa essere inferiore al 50% del totale delle
agevolazioni concedibili.
Nota bene: perché
quantificare correttamente le spese oggetto di contributo
Una eccessiva quantificazione dei costi di investimento e di
gestione, dal momento che inficia la credibilità complessiva del
progetto presentato, determina la non ammissione della domanda di
finanziamento.
In sede
di valutazione, Sviluppo
Italia effettua una verifica attenta sulla attendibilità delle stime
fornite dai proponenti in relazione alle spese di investimento/gestione.
In particolare, per quanto concerne
le spese di gestione,
si evidenzia che una stima non prudenziale delle stesse compromette la
possibilità per il beneficiario di
ottimizzare il contributo
complessivamente concesso, come chiarito nell’esempio di
seguito riportato.
Esempio
di calcolo delle agevolazioni finanziarie
Per
un'iniziativa con un investimento ammissibile pari a 100.000 € e spese
di gestione per il primo anno stimate in domanda dal beneficiario in
misura pari a 40.000 €, le agevolazioni finanziarie potrebbero essere,
nel limite del de minimis, le seguenti:
-
contributo a
fondo perduto (a) e finanziamento a tasso agevolato per gli
investimenti (b) pari a 100.000 € complessivi
-
contributo a
fondo perduto per la gestione (c) pari a 40.000 €
-
finanziamento a
tasso agevolato per gli investimenti (b) pari a 70.000 € ottenuto
dividendo la somma di (a) + (b) + (c) per 2
-
contributo a
fondo perduto per gli investimenti (a) pari a 30.000 €
ottenuto come differenza tra (b) e (c)
-
rata trimestrale
di rimborso del mutuo a tasso agevolato (valore indicativo)
pari a 2.620,28 €
-
totale da
rimborsare
(valore indicativo) pari a
€ 73.511,68
Se, in
sede di erogazione dei contributi, dovessero risultare costi di gestione
effettivamente sostenuti per 25.000 €, il beneficiario sarebbe
doppiamente penalizzato
dalla stima non prudenziale dei suoi costi:
-
mancata
erogazione della differenza tra i valori stimati di costo (40.000 €)
e quelli effettivamente sostenuti (25.000 €);
-
riduzione del
contributo a fondo perduto riconosciuto sugli investimenti,
conseguente alla eccessiva quantificazione del contributo in conto
gestione.
Infatti, se – a parità di investimento ammissibile - le spese di
gestione richieste a contributo per il primo anno fossero state
correttamente quantificate - pari quindi a 25.000 € - il soggetto
proponente avrebbe ottenuto le seguenti agevolazioni:
-
contributo a
fondo perduto (a) e finanziamento a tasso agevolato per gli
investimenti (b) pari a 100.000 € complessivi
-
contributo a
fondo perduto per la gestione (c) pari a 25.000 € (totalmente erogati)
-
finanziamento a
tasso agevolato per gli investimenti (b) pari a 62.500 € ottenuto
dividendo la somma di (a) + (b) + (c) per 2
-
contributo a
fondo perduto per gli investimenti (a) pari a 37.500 €
ottenuto come differenza tra (b) e (c)
-
rata trimestrale
di rimborso del mutuo a tasso agevolato (valore indicativo)
pari a 2.339,53 €
-
totale da
rimborsare
(valore indicativo) pari a
€ 65.637,77.
L’esempio chiarisce concretamente, nell’ipotesi di un investimento
ammissibile pari a 100.000 €, qual è il
vantaggio per il beneficiario
conseguente ad una valorizzazione più consapevole delle spese di
gestione, a parità di agevolazioni effettivamente
ottenute:
-
7.500 euro in più
di contributo a fondo perduto
-
riduzione della
rata trimestrale del mutuo e dell’importo complessivo da rimborsare.
Il
tasso di interesse è pari al
30% del tasso di riferimento vigente alla data di
stipula del contratto di finanziamento in base alla normativa
comunitaria.
Il finanziamento a tasso agevolato è restituibile in un massimo di sette
anni, con rate trimestrali costanti posticipate.
Per
quantificare l’entità delle agevolazioni (coerentemente ai costi stimati
per ciascun progetto) può essere utilizzato un apposito “foglio
di calcolo”.
Le
spese di investimento e di gestione considerate “ammissibili” ai fini
del calcolo dell’ammontare delle agevolazioni sono:
-
per
l’investimento
-
attrezzature,
macchinari, impianti e allacciamenti;
-
beni
immateriali a utilità pluriennale;
-
ristrutturazione di immobili, entro il limite massimo del 10%
del valore degli investimenti.
-
per la gestione
-
materiale di
consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonché altri costi
inerenti al processo produttivo;
-
utenze e
canoni di locazione per immobili;
-
oneri
finanziari(con l'esclusione degli interessi del mutuo
agevolato);
-
prestazioni
di garanzie assicurative sui beni finanziati;
-
prestazione
di servizi.
Nota bene:
-
La spesa per
l’IVA non
è ammissibile
-
Attrezzature e
macchinari possono essere
anche usati purchè non oggetto di precedenti
agevolazioni
-
Le spese
considerate ammissibili sono quelle
sostenute successivamente
alla data di ammissione alle agevolazioni e non alla data di
presentazione della domanda
-
I beni oggetto
delle agevolazioni sono
vincolati all’esercizio dell’attività finanziata per
un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data della
delibera di ammissione alle agevolazioni e, comunque, fino
all’estinzione del finanziamento a tasso agevolato.
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ACCEDI ALLE AGEVOLAZIONI
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1. Presentazione della domanda
Il percorso per ottenere le agevolazioni prevede la presentazione
di una domanda, che dovrà contenere indicazioni in merito alla società
proponente e all’idea imprenditoriale, nonché alcuni allegati (n. 1, 2 e
3) che attestano l’esistenza dei requisiti di legge e il rispetto delle
normative sulla
tutela della privacy e sull’antiriciclaggio.
È quindi necessario:
-
compilare on line
la domanda
(è necessario
registrarsi e quindi
accedere alla domanda)
-
compilare in
forma cartacea i relativi
allegati, riportati nella sezione download
-
inviare, entro
5 lavorativi giorni dal completamento online, la stessa
senza alcuna modifica,
tramite raccomandata A.R., insieme agli allegati, alla copia
originale dei preventivi relativi agli investimenti da realizzare ed
all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, alla
società regionale di Sviluppo Italia competente per territorio
(dove si intende localizzare l’attività).
I proponenti che intendono presentare una domanda possono avvalersi
dei seguenti servizi di
sostegno e di affiancamento:
-
una
guida che contiene chiarimenti e suggerimenti
per la compilazione di ognuno dei prospetti contenuti nella domanda
stessa
-
specifici
seminari informativi,
a livello regionale e provinciale, ai quali è possibile partecipare
su prenotazione telefonando agli
Info Point Regionali. La partecipazione a tali seminari
faciliterà ai proponenti la comprensione delle principali parti di
cui è composta la domanda e consentirà loro la compilazione della
stessa in autonomia
-
assistenza
gratuita
presso le
Società Regionali del Gruppo Sviluppo Italia, per ogni eventuale
informazione ed approfondimento e, in caso di necessità, per
usufruire di un collegamento ad internet
-
una casella di
posta elettronica
info@sviluppoitalia.it dove poter inviare eventuali richieste di
informazione e di assistenza
-
un
foglio di calcolo che consente di quantificare
l’importo dei contributi concedibili e, indicativamente, l’importo
della rata trimestrale per rimborsare il finanziamento settennale a
tasso agevolato.
2. Valutazione della domanda
La valutazione della domanda prevede le seguenti verifiche:
-
la
verifica formale
(preliminare) della domanda presentata, volta ad accertare la
sussistenza di quei requisiti la cui assenza pregiudica direttamente
ed oggettivamente la possibilità di accedere ai benefici di legge
(requisiti di accoglibilità)
-
la
verifica di merito
- basata sui criteri fissati dal CIPE, che riguardano la
coerenza tra il profilo del proponente e l'idea imprenditoriale, la
fattibilità tecnico-economica dell'iniziativa e, infine, la sua
cantierabilità, ovvero l'effettiva e immediata realizzabilità -
articolata in due fasi:
-
l’analisi
della domanda
presentata;
-
un
colloquio
con l’intera compagine sociale, che verterà sulle seguenti
aree tematiche di approfondimento: competenze, mercato,
aspetti gestionali, aspetti economici e finanziari.
La mancata partecipazione
al colloquio, anche di uno soltanto dei soci, nelle date che
verranno comunicate da Sviluppo Italia comporterà il rigetto
della domanda.
Si sottolinea che i soci,
ovvero il solo Legale Rappresentante se previsto dalla normativa, devono
possedere al momento della presentazione della domanda i requisiti
soggettivi richiesti dalla legge per il regolare avvio dell’attività.
Il
procedimento di valutazione sarà concluso entro il termine di sei mesi
dalla data di ricevimento della domanda, ovvero della documentazione
integrativa richiesta, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.123.
3. Stipula del Contratto di finanziamento
Alla valutazione della domanda, fa seguito la Delibera di
Non Accoglibilità, di Ammissione o Non Ammissione alle agevolazioni.
In caso di esito positivo si procede alla stipula del
Contratto di Concessione delle
Agevolazioni, che è l’atto formale che regolamenta i
rapporti e i reciproci obblighi tra Sviluppo Italia e il beneficiario. |
MODALITÀ DI EROGAZIONE |
Le
agevolazioni vengono erogate sulla base del contratto stipulato tra
Sviluppo Italia e il beneficiario che regolamenta i tempi e le modalità
di ottenimento delle stesse.
In
generale è prevista l’erogazione in due soluzioni, un anticipo e
un saldo.
Per
quanto riguarda gli investimenti, al momento della stipula del contratto
di finanziamento, è possibile richiedere un
anticipo pari al 20% del totale delle agevolazioni per
gli investimenti.
Il
saldo sarà
erogato in un’unica soluzione, una volta completati gli stessi, anche
sulla base di fatture che possono essere quietanzate (pagate)
successivamente all’erogazione del saldo. Gli investimenti dovranno
essere realizzati entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto di
finanziamento; entro lo stesso termine dovrà essere presentata la
richiesta del saldo per le relative spese, pena la revoca del
finanziamento concesso. Eventuali proroghe potranno essere concesse solo
in caso di gravi e documentati impedimenti.
Per
quanto riguarda la gestione, è possibile richiedere un
anticipo, pari al
30% delle spese previste; il
saldo sarà erogato, a
seguito della presentazione,
da parte del beneficiario, delle
fatture quietanzate.
La
richiesta di rimborso delle spese di gestione del primo anno di attività
dovrà essere presentata entro 18 mesi dalla data di stipula del
contratto di finanziamento. |
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