INTRODUZIONE L’agevolazione è rivolta a società di persone che intendono avviare una attività imprenditoriale di piccola dimensione nei settori della produzione di beni o di servizi.
 

A CHI SI RIVOLGE

 

 

Questa agevolazione è rivolta a persone che intendono avviare un’attività imprenditoriale di piccola dimensione in forma di società di persone. Sono pertanto ESCLUSE le ditte individuali, le società di capitali, le cooperative, le società di fatto e le società aventi un unico socio.

Per presentare la domanda, almeno la metà numerica dei soci che detiene almeno la metà delle quote, deve essere:

  • maggiorenne alla data di presentazione della domanda

  • non occupato alla data di presentazione della domanda

  • residente nei territori di applicazione della normativa alla data del 1 gennaio 2000 oppure da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda.

L’elenco dei territori è consultabile nell'apposita sezione del portale.

I soci che rispondono a questi requisiti devono detenere almeno la metà delle quote di partecipazione.

Anche la sede legale e operativa della società deve essere ubicata nei territori agevolabili.

Nota bene:

Si considerano occupati ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 185/00 e quindi non possono avvalersi di questa agevolazione:

  1. i titolari di rapporti di lavoro dipendente (a tempo determinato e indeterminato, anche a tempo parziale)

  2. i titolari di contratti di lavoro a progetto, intermittente o ripartito

  3. i soggetti che esercitano una libera professione

  4. i titolari di partita IVA, anche se non movimentata

  5. gli imprenditori, familiari (nel caso di impresa familiare) e coadiutori di imprenditori

  6. gli artigiani


Con riferimento al punto 1, ai fini della individuazione dei soggetti titolari di rapporti di lavoro dipendente, saranno considerati i criteri di cui al
D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (recante "Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi") e successive modifiche e integrazioni e, partitamente gli artt. 49 e 50.

 

Le società devono essere già costituite al momento della presentazione della domanda.
Attenzione: lo statuto societario deve essere conforme alle prescrizioni contenute nell'art. 12, co. 4 del D.M. 295/01 attuativo del D. Lgs. 185/00, il quale recita:

"gli statuti delle società devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria che facciano venire meno le condizioni soggettive di disoccupazione e di residenza fissate all'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo, per almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni."

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI

 

Le iniziative possono riguardare la produzione di beni e la fornitura di servizi.

Sono ESCLUSE le attività che si riferiscono a:

  • produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
  • trasporti (di merci o di persone oltre le 9 unità)
  • commercio

L'investimento complessivo non può superare i 129.114 Euro Iva esclusa.

L’attività finanziata deve essere svolta per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di delibera di ammissione alle agevolazioni.

 

LE AGEVOLAZIONI

 

Le agevolazioni previste sono di due tipi:

  1. agevolazioni finanziarie, per gli investimenti e per il 1° anno di gestione
  2. servizi di sostegno nella fase di realizzazione e di avvio dell’iniziativa

1. Le agevolazioni finanziarie

Le agevolazioni finanziarie concedibili sono:

  • per gli investimenti, un contributo a fondo perduto e un finanziamento a tasso agevolato che, complessivamente, possono arrivare a coprire il 100% degli investimenti ammissibili
  • per la gestione, un contributo a fondo perduto sulle spese relative al 1° anno di attività

Le agevolazioni finanziarie non possono superare complessivamente il limite del “de minimis” pari a € 100.000 (Lire 193.627.000).

L’entità di ciascuna singola agevolazione non è predefinita, ma è il risultato di un calcolo che tiene conto dell’ammontare degli investimenti e delle spese di gestione nonché delle caratteristiche del finanziamento a tasso agevolato (durata, entità e tasso) che si intende richiedere. Il calcolo deve essere effettuato nel rispetto del principio che prevede che l’importo del mutuo a tasso agevolato per gli investimenti non possa essere inferiore al 50% del totale delle agevolazioni concedibili.

Nota bene: perché quantificare correttamente le spese oggetto di contributo

Una eccessiva quantificazione dei costi di investimento e di gestione, dal momento che inficia la credibilità complessiva del progetto presentato, determina la non ammissione della domanda di finanziamento.
In sede di valutazione, Sviluppo Italia effettua una verifica attenta sulla attendibilità delle stime fornite dai proponenti in relazione alle spese di investimento/gestione.
In particolare, per quanto concerne le spese di gestione, si evidenzia che una stima non prudenziale delle stesse compromette la possibilità per il beneficiario di ottimizzare il contributo complessivamente concesso, come chiarito nell’esempio di seguito riportato.

 Esempio di calcolo delle agevolazioni finanziarie

Per un'iniziativa con un investimento ammissibile pari a 100.000 € e spese di gestione per il primo anno stimate in domanda dal beneficiario in misura pari a 40.000 €, le agevolazioni finanziarie potrebbero essere, nel limite del de minimis, le seguenti:

  • contributo a fondo perduto (a) e finanziamento a tasso agevolato per gli investimenti (b) pari a 100.000 € complessivi
  • contributo a fondo perduto per la gestione (c) pari a 40.000 €
  • finanziamento a tasso agevolato per gli investimenti (b) pari a 70.000 € ottenuto dividendo la somma di (a) + (b) + (c) per 2
  • contributo a fondo perduto per gli investimenti (a) pari a 30.000 € ottenuto come differenza tra (b) e (c)
  • rata trimestrale di rimborso del mutuo a tasso agevolato (valore indicativo) pari a 2.620,28 €
  • totale da rimborsare (valore indicativo) pari a € 73.511,68

Se, in sede di erogazione dei contributi, dovessero risultare costi di gestione effettivamente sostenuti per 25.000 €, il beneficiario sarebbe doppiamente penalizzato dalla stima non prudenziale dei suoi costi:

  1. mancata erogazione della differenza tra i valori stimati di costo (40.000 €) e quelli effettivamente sostenuti (25.000 €);
  2. riduzione del contributo a fondo perduto riconosciuto sugli investimenti, conseguente alla eccessiva quantificazione del contributo in conto gestione.

Infatti, se – a parità di investimento ammissibile - le spese di gestione richieste a contributo per il primo anno fossero state correttamente quantificate - pari quindi a 25.000 € - il soggetto proponente avrebbe ottenuto le seguenti agevolazioni:

  • contributo a fondo perduto (a) e finanziamento a tasso agevolato per gli investimenti (b) pari a 100.000 € complessivi
  • contributo a fondo perduto per la gestione (c) pari a 25.000 € (totalmente erogati)
  • finanziamento a tasso agevolato per gli investimenti (b) pari a 62.500 € ottenuto dividendo la somma di (a) + (b) + (c) per 2
  • contributo a fondo perduto per gli investimenti (a) pari a 37.500 € ottenuto come differenza tra (b) e (c)
  • rata trimestrale di rimborso del mutuo a tasso agevolato (valore indicativo) pari a 2.339,53 €
  • totale da rimborsare (valore indicativo) pari a € 65.637,77.

L’esempio chiarisce concretamente, nell’ipotesi di un investimento ammissibile pari a 100.000 €, qual è il vantaggio per il beneficiario conseguente ad una valorizzazione più consapevole delle spese di gestione, a parità di agevolazioni effettivamente ottenute:

  • 7.500 euro in più di contributo a fondo perduto
  • riduzione della rata trimestrale del mutuo e dell’importo complessivo da rimborsare.  

Il tasso di interesse è pari al 30% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento in base alla normativa comunitaria.
Il finanziamento a tasso agevolato è restituibile in un massimo di sette anni, con rate trimestrali costanti posticipate.

Per quantificare l’entità delle agevolazioni (coerentemente ai costi stimati per ciascun progetto) può essere utilizzato un apposito “foglio di calcolo”.

Le spese di investimento e di gestione considerate “ammissibili” ai fini del calcolo dell’ammontare delle agevolazioni sono:

  • per l’investimento
    • attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti;
    • beni immateriali a utilità pluriennale;
    • ristrutturazione di immobili, entro il limite massimo del 10% del valore degli investimenti.
  • per la gestione
    • materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonché altri costi inerenti al processo produttivo;
    • utenze e canoni di locazione per immobili;
    • oneri finanziari(con l'esclusione degli interessi del mutuo agevolato);
    • prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati;
    • prestazione di servizi.

Nota bene:

  • La spesa per l’IVA non è ammissibile
  • Attrezzature e macchinari possono essere anche usati purchè non oggetto di precedenti agevolazioni
  • Le spese considerate ammissibili sono quelle sostenute successivamente alla data di ammissione alle agevolazioni e non alla data di presentazione della domanda
  • I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all’esercizio dell’attività finanziata per un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni e, comunque, fino all’estinzione del finanziamento a tasso agevolato.
 

ACCEDI ALLE AGEVOLAZIONI

 

 

 

1. Presentazione della domanda

Il percorso per ottenere le agevolazioni prevede la presentazione di una domanda, che dovrà contenere indicazioni in merito alla società proponente e all’idea imprenditoriale, nonché alcuni allegati (n. 1, 2 e 3) che attestano l’esistenza dei requisiti di legge e il rispetto delle normative sulla tutela della privacy e sull’antiriciclaggio.

È quindi necessario:

  • compilare on line la domanda (è necessario registrarsi e quindi accedere alla domanda)

  • compilare in forma cartacea i relativi allegati, riportati nella sezione download

  • inviare, entro 5 lavorativi giorni dal completamento online, la stessa senza alcuna modifica, tramite raccomandata A.R., insieme agli allegati, alla copia originale dei preventivi relativi agli investimenti da realizzare ed all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, alla società regionale di Sviluppo Italia competente per territorio (dove si intende localizzare l’attività).

I proponenti che intendono presentare una domanda possono avvalersi dei seguenti servizi di sostegno e di affiancamento:

  1. una guida che contiene chiarimenti e suggerimenti per la compilazione di ognuno dei prospetti contenuti nella domanda stessa

  2. specifici seminari informativi, a livello regionale e provinciale, ai quali è possibile partecipare su prenotazione telefonando agli Info Point Regionali. La partecipazione a tali seminari faciliterà ai proponenti la comprensione delle principali parti di cui è composta la domanda e consentirà loro la compilazione della stessa in autonomia

  3. assistenza gratuita presso le Società Regionali del Gruppo Sviluppo Italia, per ogni eventuale informazione ed approfondimento e, in caso di necessità, per usufruire di un collegamento ad internet

  4. una casella di posta elettronica info@sviluppoitalia.it dove poter inviare eventuali richieste di informazione e di assistenza

  5. un foglio di calcolo che consente di quantificare l’importo dei contributi concedibili e, indicativamente, l’importo della rata trimestrale per rimborsare il finanziamento settennale a tasso agevolato.

 

2. Valutazione della domanda

La valutazione della domanda prevede le seguenti verifiche:

  • la verifica formale (preliminare) della domanda presentata, volta ad accertare la sussistenza di quei requisiti la cui assenza pregiudica direttamente ed oggettivamente la possibilità di accedere ai benefici di legge (requisiti di accoglibilità)

  • la verifica di merito - basata sui criteri fissati dal CIPE, che riguardano la coerenza tra il profilo del proponente e l'idea imprenditoriale, la fattibilità tecnico-economica dell'iniziativa e, infine, la sua cantierabilità, ovvero l'effettiva e immediata realizzabilità - articolata in due fasi:

      1. l’analisi della domanda presentata;

      2. un colloquio con l’intera compagine sociale, che verterà sulle seguenti aree tematiche di approfondimento: competenze, mercato, aspetti gestionali, aspetti economici e finanziari. La mancata partecipazione al colloquio, anche di uno soltanto dei soci, nelle date che verranno comunicate da Sviluppo Italia comporterà il rigetto della domanda.

Si sottolinea che i soci, ovvero il solo Legale Rappresentante se previsto dalla normativa, devono possedere al momento della presentazione della domanda i requisiti soggettivi richiesti dalla legge per il regolare avvio dell’attività.

Il procedimento di valutazione sarà concluso entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda, ovvero della documentazione integrativa richiesta, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.123.

 

3. Stipula del Contratto di finanziamento

Alla valutazione della domanda, fa seguito la Delibera di Non Accoglibilità, di Ammissione o Non Ammissione alle agevolazioni.
In caso di esito positivo si procede alla stipula del Contratto di Concessione delle Agevolazioni, che è l’atto formale che regolamenta i rapporti e i reciproci obblighi tra Sviluppo Italia e il beneficiario.

 

MODALITÀ DI EROGAZIONE

 

 

Le agevolazioni vengono erogate sulla base del contratto stipulato tra Sviluppo Italia e il beneficiario che regolamenta i tempi e le modalità di ottenimento delle stesse.

In generale è prevista l’erogazione in due soluzioni, un anticipo e un saldo.

Per quanto riguarda gli investimenti, al momento della stipula del contratto di finanziamento, è possibile richiedere un anticipo pari al 20% del totale delle agevolazioni per gli investimenti.

Il saldo sarà erogato in un’unica soluzione, una volta completati gli stessi, anche sulla base di fatture che possono essere quietanzate (pagate) successivamente all’erogazione del saldo. Gli investimenti dovranno essere realizzati entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento; entro lo stesso termine dovrà essere presentata la richiesta del saldo per le relative spese, pena la revoca del finanziamento concesso. Eventuali proroghe potranno essere concesse solo in caso di gravi e documentati impedimenti.

Per quanto riguarda la gestione, è possibile richiedere un anticipo, pari al 30% delle spese previste; il saldo sarà erogato, a seguito della presentazione, da parte del beneficiario, delle fatture quietanzate.

La richiesta di rimborso delle spese di gestione del primo anno di attività dovrà essere presentata entro 18 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.